Art. 22.
(Dipendenti pubblici).

      1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, di intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

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      2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21, comma 4, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dalla Direzione generale.
      3. Il personale di cui al presente articolo conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale all'amministrazione di appartenenza.